Cos'è lo screening AML/PEP e chi è obbligato a farlo
Lo screening antiriciclaggio verifica clienti contro liste PEP e liste sanzioni. Cosa prevede il D.Lgs 231/2007, chi sono i soggetti obbligati, come funziona l'adeguata verifica della clientela e cosa cambia con il pacchetto antiriciclaggio europeo dal 2027.
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Cos'è lo screening AML/PEP e chi è obbligato a farlo
Lo screening AML/PEP è il controllo di un cliente (o di un suo titolare effettivo) contro le liste delle Persone Politicamente Esposte e le liste di sanzioni e watchlist, all'interno dell'adeguata verifica della clientela prevista dalla normativa antiriciclaggio. In Italia l'obbligo nasce dal D.Lgs 231/2007 e riguarda i cosiddetti soggetti obbligati: banche, intermediari finanziari e numerosi professionisti. Non è facoltativo per chi rientra tra questi soggetti.
I termini, in breve
| Sigla | Significato | Cosa comporta |
|---|---|---|
| AML | Anti-Money Laundering (antiriciclaggio) | Insieme degli obblighi di prevenzione |
| KYC | Know Your Customer | Identificare e conoscere il cliente |
| PEP | Persona Politicamente Esposta | Verifica rafforzata obbligatoria |
| Titolare effettivo | Persona fisica che controlla il cliente | Va identificato anche dietro le società |
Una PEP è una persona che ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche rilevanti (e i suoi familiari e stretti collaboratori). Non è di per sé un soggetto sospetto: la qualifica fa scattare una verifica rafforzata, perché il ruolo comporta un rischio maggiore di corruzione o riciclaggio.
Chi è obbligato
Il D.Lgs 231/2007 individua i soggetti obbligati. In sintesi rientrano:
- Intermediari bancari e finanziari: banche, IMEL, istituti di pagamento, SIM, SGR, assicurazioni vita.
- Professionisti: commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati (per determinate operazioni, es. immobiliari o societarie), revisori legali.
- Altri operatori: prestatori di servizi relativi a società e trust, alcune attività di gioco, operatori in valute virtuali iscritti, commercio di oggetti di valore oltre soglia.
Chi non rientra tra i soggetti obbligati non ha l'obbligo di legge, ma può comunque adottare controlli di screening per la gestione del rischio (ad esempio nei processi di onboarding fornitori o di selezione).
Come funziona, passo per passo
- Identificazione del cliente e del titolare effettivo (come funziona la verifica dell'identità).
- Screening dei nominativi contro liste PEP, liste sanzioni (UE, ONU, OFAC) e watchlist.
- Adverse media: ricerca di notizie negative rilevanti su fonti pubbliche.
- Valutazione del rischio e applicazione della verifica ordinaria, semplificata o rafforzata.
- Monitoraggio continuo del rapporto e aggiornamento periodico.
- Segnalazione di operazioni sospette alla UIF quando ne ricorrono i presupposti.
Verifica ordinaria, semplificata o rafforzata
| Livello | Quando si applica |
|---|---|
| Semplificata | Basso rischio (es. controparti vigilate, parametri previsti dalla legge) |
| Ordinaria | Caso standard |
| Rafforzata | Alto rischio: PEP, paesi terzi ad alto rischio, operatività anomala |
Per una PEP la verifica rafforzata è obbligatoria: include l'origine dei fondi e l'approvazione di un livello gerarchico adeguato all'avvio del rapporto.
Errore frequente
Trattare lo screening come un controllo "una tantum" all'apertura del rapporto. La normativa richiede un monitoraggio nel tempo: una persona può diventare PEP, o comparire in una lista sanzioni, dopo l'onboarding. Per questo lo screening efficace è periodico, non solo iniziale.
Cosa cambia con il pacchetto antiriciclaggio europeo
Il quadro italiano resta il D.Lgs 231/2007, ma è destinato a essere assorbito da un impianto europeo direttamente applicabile. Il pacchetto adottato dal Consiglio il 30 maggio 2024 e pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione il 19 giugno 2024 si compone di tre atti.
| Atto | Cosa fa | Quando si applica |
|---|---|---|
| Regolamento (UE) 2024/1624 (AMLR) | Armonizza le regole su adeguata verifica e titolarità effettiva, direttamente applicabile ai soggetti obbligati | dal 10 luglio 2027 |
| Regolamento (UE) 2024/1620 | Istituisce l'AMLA, l'autorità europea antiriciclaggio con sede a Francoforte | operatività avviata dal 2025 |
| Direttiva (UE) 2024/1640 | Disciplina i meccanismi nazionali e sostituisce la direttiva (UE) 2015/849 | dal 10 luglio 2027, con recepimenti anticipati |
Alcune scadenze cadono prima. Le norme sui registri centrali della titolarità effettiva vanno recepite entro il 10 luglio 2026, mentre l'interconnessione dei registri bancari arriva al 10 luglio 2029. Nel frattempo l'AMLA sta producendo orientamenti e norme tecniche che definiranno i requisiti minimi della valutazione del rischio.
Per chi già oggi fa screening il messaggio pratico è duplice. Le regole diventeranno più uniformi tra Stati membri, il che semplifica chi opera in più paesi; ma diventeranno anche più dettagliate, e le procedure scritte oggi andranno riviste rispetto agli orientamenti dell'AMLA quando saranno pubblicati. Le soluzioni troppo aderenti alla lettera delle attuali disposizioni nazionali sono quelle che richiederanno più lavoro.
Una direzione simile si vede già sull'identificazione a distanza: Banca d'Italia, con il provvedimento del 13 giugno 2023, ha abrogato la procedura di video-identificazione prescritta nell'Allegato 3 delle disposizioni del 2019, rimandando agli orientamenti dell'Autorità bancaria europea sull'onboarding a distanza. Da una procedura imposta a uno standard basato sul rischio.
Domande frequenti
Lo screening PEP è obbligatorio per tutte le aziende? No. È obbligatorio per i soggetti indicati dal D.Lgs 231/2007. Le altre aziende possono adottarlo come misura di gestione del rischio.
Essere PEP significa essere sospettati? No. La qualifica di PEP comporta controlli più approfonditi, non un giudizio sulla persona.
Cosa sono le liste sanzioni? Elenchi di soggetti verso cui si applicano misure restrittive (UE, ONU e, per molti operatori, OFAC statunitense). Operare con un soggetto in lista può configurare una violazione.
Quanto resta PEP una persona che ha lasciato la carica? La qualifica non cade il giorno delle dimissioni. Il rischio va valutato per un periodo successivo alla cessazione, in base al ruolo ricoperto e all'operatività del rapporto.
Lo screening va rifatto anche sul titolare effettivo? Sì. L'identificazione del titolare effettivo fa parte dell'adeguata verifica, quindi il controllo contro liste PEP e sanzioni riguarda anche la persona fisica che sta dietro la società.
Un riscontro positivo su una lista obbliga a chiudere il rapporto? No, dipende. Un riscontro PEP fa scattare la verifica rafforzata. Un riscontro su lista sanzioni ha effetti più stringenti e va gestito con il responsabile antiriciclaggio, perché operare con un soggetto sanzionato è una violazione.
Cosa succede dal 2027 con le regole europee? Il regolamento (UE) 2024/1624 diventa direttamente applicabile dal 10 luglio 2027 e armonizza adeguata verifica e titolarità effettiva. Le procedure interne andranno allineate agli orientamenti dell'AMLA.
Fonti ufficiali
Il quadro normativo è il D.Lgs 231/2007; la UIF presso la Banca d'Italia raccoglie le segnalazioni di operazioni sospette e pubblica indicatori e istruzioni operative, mentre le disposizioni attuative sull'adeguata verifica sono emanate da Banca d'Italia. Il nuovo impianto europeo è dato dal regolamento (UE) 2024/1624, dal regolamento (UE) 2024/1620 istitutivo dell'AMLA e dalla direttiva (UE) 2024/1640. Per i controlli pratici vedi AML check, adverse media monitoring e la verifica dell'identità.
Questa guida ha finalità informative e non sostituisce la consulenza del responsabile antiriciclaggio o di un professionista abilitato. Vedi il disclaimer YMYL.