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Come sapere se un'azienda ha protesti o pregiudizievoli

Protesti e pregiudizievoli stanno in archivi diversi: il Registro Informatico dei Protesti delle Camere di Commercio e la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Dove si cerca, quanto restano visibili, come si cancellano e cosa non dicono.

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Come sapere se un'azienda ha protesti o pregiudizievoli

Protesti e pregiudizievoli non stanno nello stesso posto. I protesti si cercano nel Registro Informatico dei Protesti tenuto dalle Camere di Commercio, e per interrogarlo basta il codice fiscale o la partita IVA. Le pregiudizievoli, cioè ipoteche giudiziali, pignoramenti, sequestri e domande giudiziali, si leggono nei Registri Immobiliari della Conservatoria; le procedure concorsuali risultano invece dalla visura camerale.

Chi cerca "se l'azienda è protestata" di solito vuole rispondere a una domanda commerciale: posso concedere fido, spedire merce a saldo differito, firmare un contratto pluriennale. Per quella domanda servono entrambe le verifiche, perché coprono rischi diversi.

Dove sta ciascuna informazione

Cosa cerchi Dove sta Cosa basta per cercare
Assegni e cambiali non pagati Registro Informatico dei Protesti (Camere di Commercio) Codice fiscale o partita IVA
Ipoteche giudiziali, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali Registri Immobiliari (Conservatoria, Agenzia delle Entrate) Dati del soggetto o dell'immobile
Liquidazione giudiziale, concordato, liquidazione coatta Registro delle Imprese Denominazione o partita IVA
Debiti bancari non ancora sfociati in azioni legali Centrale Rischi Banca d'Italia Accesso riservato al soggetto stesso o a intermediari

L'ultima riga è quella che sorprende chi cerca per la prima volta: un'esposizione bancaria deteriorata non compare in nessun archivio pubblico finché non diventa un'azione esecutiva o un protesto.

Il Registro Informatico dei Protesti

Il registro è stato istituito dalla legge 480/1995 ed è alimentato mensilmente dalle Camere di Commercio con gli elenchi trasmessi dai pubblici ufficiali che levano i protesti: notai, ufficiali giudiziari e segretari comunali. Contiene i protesti di cambiali, vaglia cambiari, tratte accettate e assegni.

Per ogni protesto il registro riporta l'importo, la data di levata, il numero di repertorio, il comune e l'eventuale cancellazione. La ricerca è nominativa e funziona sia su persone giuridiche sia su persone fisiche, che è la ragione per cui la verifica sul legale rappresentante di una piccola S.r.l. aggiunge spesso più informazione di quella sulla società.

La verifica protesti interroga il Bollettino sul codice fiscale o sulla partita IVA e restituisce anche i protesti già cancellati, con data e motivo della cancellazione.

Come si fa la ricerca, e cosa torna indietro

La ricerca parte dal nominativo e si affina con provincia o regione e, per le persone fisiche, con la data di nascita. Sui nomi comuni quest'ultimo dato non è un dettaglio: senza, un omonimo pulito e un omonimo protestato tornano nella stessa lista.

L'esito si presenta in due forme, e la seconda è quella che molti non sanno di poter chiedere.

Esito Documento A cosa serve
Ricerca positiva Visura protesti, con l'elenco degli effetti Leggere importi, date di levata, comune e cancellazioni
Ricerca negativa Visura di non esistenza Documentare che a quel nominativo non risultano protesti

La visura di non esistenza è la richiesta corretta da girare a una controparte che deve dimostrare di essere pulita, perché è un documento camerale e non un'autocertificazione. Vale la pena chiederla al posto di una dichiarazione firmata, che non prova nulla.

Sull'aggiornamento c'è un intervallo da tenere presente. Gli ufficiali levatori trasmettono i protesti alla Camera di commercio competente con cadenza mensile, e la pubblicazione avviene entro i dieci giorni successivi. Fra un protesto levato oggi e la sua comparsa nel registro possono quindi passare alcune settimane: su una trattativa che si chiude in fretta, un esito pulito non copre il periodo appena trascorso. Chi lavora con fidi ricorrenti ripete la verifica a intervalli fissi, con la logica descritta in come monitorare i cambiamenti di una società.

Quanto restano visibili

Il dato resta nel registro informatico per cinque anni dalla data di registrazione, salvo cancellazione anticipata. Le vie per uscirne prima sono due e non vanno confuse.

Via Presupposto Effetto
Cancellazione per avvenuto pagamento (L. 235/2000) Pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto Cancellazione definitiva dal registro
Annotazione di pagamento Pagamento oltre i 12 mesi Il protesto resta, con annotazione dell'avvenuto pagamento
Riabilitazione (art. 17 L. 108/1996) Debito adempiuto, nessun protesto successivo, almeno un anno dalla levata Decreto del Presidente del Tribunale, poi cancellazione
Cancellazione per illegittimità o errore Protesto levato illegittimamente o erroneamente Cancellazione su istanza dell'interessato o del pubblico ufficiale

La cancellazione è disposta dal presidente della Camera di Commercio entro venti giorni dall'istanza corredata del provvedimento ed eseguita nei cinque giorni successivi.

C'è una conseguenza pratica che riguarda chi legge il dato, non chi lo subisce: la scadenza quinquennale vale per il registro camerale, non per le banche dati private che nel frattempo hanno copiato l'informazione. Un soggetto pulito allo sportello camerale può risultare ancora segnalato altrove.

Le pregiudizievoli di conservatoria

Con "pregiudizievoli" si intendono le formalità che gravano su un patrimonio immobiliare e che nascono da un contenzioso, non da un accordo:

  • ipoteca giudiziale, iscritta in forza di un decreto ingiuntivo o di una sentenza di condanna;
  • pignoramento immobiliare, che apre l'espropriazione forzata;
  • sequestro conservativo, chiesto da un creditore che teme di perdere la garanzia;
  • domanda giudiziale trascritta, che segnala una causa in corso sul bene.

Si leggono con un'ispezione ipotecaria nei Registri Immobiliari. A differenza dei protesti, qui la ricerca può partire dal soggetto o dall'immobile, e i due percorsi danno risultati diversi: la ricerca per soggetto trova tutto ciò che è a suo carico in quella circoscrizione, quella per immobile trova tutto ciò che grava sul bene, chiunque ne sia il proprietario. I costi e i limiti dell'ispezione sono spiegati in quanto costa una visura ipotecaria.

Per una verifica su un fornitore che copra protesti e pregiudizievoli in un unico documento c'è la visura protesti e pregiudizievoli azienda.

Le procedure concorsuali si leggono in visura

Liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e scioglimento risultano dal Registro delle Imprese e compaiono nella visura camerale ordinaria, insieme allo stato di attività dell'impresa.

Un'avvertenza terminologica utile quando si leggono documenti datati: dal 15 luglio 2022, con l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il fallimento si chiama liquidazione giudiziale. Le due parole indicano la stessa procedura in periodi diversi.

Cosa non dicono questi archivi

Un esito pulito non equivale a un'azienda solida. Restano fuori dal perimetro:

  • i ritardi di pagamento verso fornitori, che non lasciano traccia pubblica;
  • le esposizioni bancarie deteriorate, finché non diventano azioni esecutive;
  • i debiti fiscali e contributivi, che si verificano semmai con il DURC;
  • i protesti di società collegate o del gruppo, se la ricerca è stata fatta su un solo codice fiscale.

Il modo corretto di usare protesti e pregiudizievoli è come filtro negativo: un esito positivo è un segnale forte e va preso sul serio, un esito negativo dice solo che non è successo ancora nulla di formalizzato. Come si combinano le diverse verifiche su un fornitore è descritto in come valutare l'affidabilità di un fornitore italiano.

Domande frequenti

Posso verificare i protesti di chiunque, senza autorizzazione? Il Registro Informatico dei Protesti è pubblico e consultabile presso le Camere di Commercio. La ricerca su persone fisiche resta soggetta alle regole sul trattamento dei dati personali e va condotta per una finalità legittima e documentabile.

Un protesto pagato sparisce subito? No. Se il pagamento avviene entro dodici mesi dalla levata si può chiedere la cancellazione, che richiede comunque un'istanza e un provvedimento. Oltre i dodici mesi si ottiene solo l'annotazione del pagamento.

Protesto e segnalazione in Centrale Rischi sono la stessa cosa? No. Il protesto nasce da un titolo di credito non onorato ed è pubblico. La segnalazione in Centrale Rischi riguarda i rapporti con gli intermediari finanziari e non è consultabile da terzi.

Serve la stessa ricerca anche sull'amministratore? Spesso sì. Nelle società di piccole dimensioni il rischio si concentra sulla persona, e un protesto a carico del legale rappresentante non compare nella ricerca fatta sulla partita IVA della società.

Come chiedo a un fornitore la prova che non ha protesti? Chiedendo la visura di non esistenza rilasciata dalla Camera di commercio, non una dichiarazione sostitutiva. È un documento verificabile, riferito a una data certa, e si ottiene sullo stesso canale della visura protesti.

Un protesto pesa sul rating creditizio dell'azienda? Sì, ed è uno degli eventi con impatto più netto, perché documenta un titolo di credito non onorato. Come si formano quei punteggi e quali diritti ha l'azienda valutata è spiegato in cos'è il credit scoring aziendale.

Il fallimento e la liquidazione giudiziale sono la stessa cosa? Sì, sono la stessa procedura con due nomi. Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in vigore dal 15 luglio 2022, ha sostituito il termine fallimento con liquidazione giudiziale. Nei documenti anteriori a quella data si legge ancora la vecchia dicitura.

Fonti ufficiali

Il Registro Informatico dei Protesti è disciplinato dalla legge 480/1995 e dal relativo regolamento attuativo; la cancellazione per avvenuto pagamento è regolata dalla legge 235/2000 e la riabilitazione dall'articolo 17 della legge 108/1996. Il registro è tenuto dalle Camere di Commercio, che pubblicano gli elenchi trasmessi mensilmente dagli ufficiali levatori. Le formalità pregiudizievoli sono conservate nei Registri Immobiliari gestiti dall'Agenzia delle Entrate. La denominazione delle procedure concorsuali segue il D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022.

Disclaimer

I contenuti hanno valore informativo e non costituiscono consulenza professionale. Per la valutazione del merito creditizio di una controparte o per la cancellazione di un protesto rivolgersi a un professionista abilitato. Vedi disclaimer YMYL.

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Fonti ufficiali