Liste di sanzioni internazionali: come verificare se un'azienda è colpita
Le liste di sanzioni sono pubbliche e gratuite: ONU, Unione europea, OFAC statunitense e OFSI britannica. Come si controlla una controparte sui quattro perimetri, perché la regola del 50 per cento estende le misure a società non elencate, e cosa fare quando emerge una corrispondenza.
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Verificare un'azienda sulle liste di sanzioni
Le liste di sanzioni sono pubbliche e la consultazione non costa nulla. Una verifica seria copre quattro perimetri: le designazioni del Consiglio di sicurezza ONU, l'elenco consolidato dell'Unione europea, la SDN List statunitense gestita da OFAC e le liste britanniche OFSI. In Italia l'autorità competente per il congelamento dei fondi è il Comitato di Sicurezza Finanziaria, che opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il controllo sul nome della società non basta quasi mai. Le misure si estendono anche a soggetti che non compaiono in nessun elenco, per effetto della catena di controllo societario.
Quali liste vanno controllate
| Perimetro | Gestore | Quando è rilevante |
|---|---|---|
| ONU | Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite | Sempre, è la base recepita dagli altri regimi |
| Unione europea | Elenco consolidato delle sanzioni finanziarie UE | Vincolante per qualunque soggetto stabilito nella UE |
| Stati Uniti | OFAC, Specially Designated Nationals List | Operazioni in dollari, controparti o tecnologia USA |
| Regno Unito | OFSI, Consolidated List | Controparti, finanziamenti o servizi britannici |
Per un'impresa italiana i regimi ONU e UE sono direttamente vincolanti. Quello statunitense conta ugualmente, perché un pagamento regolato in dollari transita da una banca corrispondente americana e può essere bloccato.
La regola del 50 per cento
È il punto che sfugge più spesso. Una società può non comparire in alcuna lista ed essere comunque colpita, se è posseduta da soggetti designati.
Per OFAC vale la 50 Percent Rule: un'entità posseduta al 50 per cento o più, direttamente o indirettamente, da una o più persone designate è essa stessa bloccata, anche se il suo nome non è pubblicato. L'impostazione europea è analoga e considera rilevanti sia la proprietà oltre il 50 per cento sia il controllo di fatto.
La conseguenza operativa è che la verifica deve arrivare alla catena proprietaria e al titolare effettivo, non fermarsi alla ragione sociale.
Perché il controllo dei nomi produce errori
Le liste contengono nomi traslitterati da alfabeti diversi, alias, date di nascita parziali e sedi generiche. Due errori si presentano con regolarità.
Il falso negativo nasce quando la grafia usata dal cliente non coincide con quella pubblicata e la ricerca esatta non restituisce nulla. Il falso positivo nasce dall'omonimia, frequente su nomi comuni, e blocca rapporti legittimi.
Una verifica affidabile usa corrispondenza fonetica e approssimata, incrocia data di nascita o codice fiscale quando disponibili, e conserva la prova di quando il controllo è stato fatto.
Chi è obbligato a verificare
Il D.Lgs. 231/2007 impone l'adeguata verifica della clientela ai soggetti obbligati, tra cui banche, professionisti e altri operatori indicati dalla norma. Il congelamento dei fondi riferibili a soggetti designati è però un divieto generale: nessuna impresa può mettere risorse economiche a disposizione di un soggetto sanzionato, anche fuori dal perimetro dei soggetti obbligati.
Le imprese che esportano hanno un motivo ulteriore, perché la sanzione può colpire il bene oltre che la controparte.
Cosa fare in caso di corrispondenza
- Sospendi l'operazione prima di eseguire il pagamento o la consegna.
- Verifica che la corrispondenza sia reale e non un'omonimia, confrontando gli identificativi disponibili.
- Se la corrispondenza regge, applica il congelamento e non rendere disponibili fondi o risorse economiche.
- Effettua le comunicazioni previste verso il Comitato di Sicurezza Finanziaria.
- Valuta la segnalazione di operazione sospetta alla UIF quando ne ricorrono i presupposti.
Documenta ogni passaggio. In sede di controllo conta la tracciabilità della decisione, non solo il suo esito.
Come si organizza il controllo nel tempo
Le liste cambiano di continuo, e un cliente verificato in fase di onboarding può essere designato mesi dopo. Un controllo una tantum copre il momento della firma e nulla di più, per questo la verifica va ripetuta sul portafoglio esistente.
Gli strumenti operativi sono la verifica sulle liste di sanzioni, lo screening PEP, l'individuazione del titolare effettivo e il monitoraggio delle notizie negative. Il quadro degli obblighi è nella guida sullo screening AML e PEP; per la catena societaria vedi come si individua il titolare effettivo.
Domande frequenti
La consultazione delle liste è gratuita? Sì. Gli elenchi UE, OFAC e OFSI sono pubblicati e scaricabili senza costi. Il costo riguarda semmai l'automazione e la conservazione delle evidenze.
Una società italiana deve rispettare le sanzioni statunitensi? Non è soggetta direttamente al diritto USA, ma ne subisce gli effetti quando l'operazione tocca il dollaro, una banca americana o beni di origine statunitense.
Basta controllare la ragione sociale della controparte? No. Per la regola del 50 per cento va verificata la proprietà, perché una controllata di un soggetto designato è colpita anche senza comparire in lista.
Che differenza c'è tra sanzioni e PEP? La sanzione è un divieto con effetti immediati. La qualifica di persona politicamente esposta non vieta il rapporto, impone una verifica rafforzata.
Ogni quanto va ripetuto il controllo? Con la frequenza compatibile con il rischio del rapporto. Le designazioni sono continue, per questo il portafoglio esistente va rivisto e non solo il nuovo cliente.
Fonti ufficiali
L'elenco consolidato delle persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie è pubblicato dall'Unione europea; la lista SDN è pubblicata da OFAC, presso il Dipartimento del Tesoro statunitense. In Italia l'attuazione del congelamento spetta al Comitato di Sicurezza Finanziaria, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e presieduto dal Direttore generale del Tesoro. Gli obblighi di adeguata verifica e le segnalazioni di operazione sospetta sono disciplinati dal D.Lgs. 231/2007 e gestiti dall'Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d'Italia.
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